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Internal dealing

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i Soggetti Rilevanti) in Intesa Sanpaolo (la Società), nonché le Persone a loro strettamente associate (le Persone strettamente legate), devono notificare il compimento di operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o su strumenti derivati e ad essi collegati e devono rispettare le restrizioni ad operare su tali strumenti, nei termini previsti dall’art.19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR) e dalla normativa delegata (Regolamenti (UE) n. 2016/522 e n. 2016/523).
La normativa europea ha integrato quanto previsto dall’art. 114 comma 7 del d.lgs. n.58/1998 (Testo unico della finanza).
Le comunicazioni e le restrizioni si riferiscono agli strumenti emessi dalla Società e quotati in mercati regolamentati oppure negoziati su sistemi multilaterali o sistemi organizzati di negoziazione (MTF o OTF), cui si applica il MAR.
In attuazione di tale disciplina, Intesa Sanpaolo si è dotata di uno specifico Regolamento di gruppo concernente le operazioni compiute da soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (“Internal Dealing”), finalizzato anche a regolare in maggior dettaglio le procedure per le comunicazioni e le restrizioni previste.

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate sono direttamente responsabili delle comunicazioni dovute in base all’art.19 MAR e possono conferire un incarico alla Società per provvedere alle comunicazioni per loro conto, nei soli casi e alle condizioni regolati.
I Soggetti rilevanti e le Persone strettamente legate, nei casi in cui non sia stato formalizzato un accordo con la Società, devono effettuare a propria cura le comunicazioni dovute per ciascuna operazione, direttamente nei confronti della Consob e della Società, tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.

I Soggetti Rilevanti hanno inoltre il divieto di compiere operazioni per conto proprio o per conto di terzi, in via diretta o indiretta, sugli strumenti finanziari emessi dalla Società e quotati nei mercati regolamentati, MTF o OTF nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo della Società emittente (c.d. blocking period).

INTERNAL DEALING

Comunicazione diffusa il 26 marzo 2010 Marco Morelli  
Comunicazione diffusa il 24 marzo 2010 Giovanni Gilli
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